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Superbonus: convenzione tra Comune e Associazione quale titolo idoneo

16 Febbraio 2021
Di cosa si parla in questo articolo

La concessione del Superbonus ex articolo 119 del decreto Rilancio presuppone che le spese relative agli interventi siano sostenute dai proprietari ovvero dai meri detentori dell’immobile, purché in virtù di un titolo idoneo presente al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.

Più precisamente, come chiarito dalla circolare n. 24/E del 2020, il beneficiario può: essere titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto o uso) sull’immobile; ovvero detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Sulla base di tale principio, con Risposta n. 114 del 16 febbraio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che, con riferimento agli interventi realizzati da una associazione sportiva dilettantistica negli spogliatoi dell’immobile affidato in gestione dal Comune in base ad apposita Convenzione, questa potesse ritenersi titolo idoneo a consentire l’applicazione della citata disposizione fiscale relativa al Superbonus.

Ciò in quanto, nel caso di specie, il sistema di protocollazione adottato dal Comune risultava idoneo a garantire in favore dell’Associazione la disponibilità giuridica e materiale dell’impianto sportivo prima del sostenimento delle spese relative agli interventi ammessi all’agevolazione.

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