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Con la Risposta a interpello n. 94 dell’8 febbraio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina prevista per la fruizione del Superbonus previsto dall’articolo 119 del D.l. 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. Decreto Rilancio).
In particolare, i chiarimenti riguardano il caso in cui, all’interno di un supercondominio, a seguito della delibera da parte dell’assemblea dei condòmini per la riqualificazione della centrale termica, solo alcuni condomìni abbiano deliberato di realizzare e anche lavori di isolamento termico delle facciate e del tetto dai quali conseguirà la diminuzione di due classi energetiche degli edifici interessati.
Sul punto, l’Agenzia ha evidenziato che qualora in un condominio costituito da più edifici, la sostituzione dell’impianto termico centralizzato non consenta il miglioramento di due classi energetiche ma tale risultato sia raggiunto solo per alcuni edifici oggetto di ulteriori interventi, possono accedere al Superbonus solo i condòmini che possiedono le unità immobiliari all’interno degli edifici oggetto dei predetti ulteriori interventi.
I condòmini che hanno deliberato solo la sostituzione del predetto impianto termico, invece, potranno, nel rispetto dei requisiti previsti, eventualmente fruire dell’ecobonus di cui al citato articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013.