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Tassazione degli utili distribuiti da una SICAV: le conclusioni dell’Avvocato UE

14 Dicembre 2020
Di cosa si parla in questo articolo

L’Avvocato generale della Corte di Giustizia UE, Gerard Hogan, ha presentato le proprie conclusioni nella causa C‑480/19, in cui la Corte è chiamata a pronunciarsi in merito ad una controversia sulla possibilità che gli utili distribuiti ad una persona fisica residente in Finlandia da una società d’investimento a capitale aperto (SICAV) lussemburghese siano tassati nel proprio stato come reddito da lavoro subordinato.

La questione verte sull’interpretazione degli articoli 63 e 65 TFUE. Più precisamente, sugli elementi costitutivi di una tassazione discriminatoria ai fini della disciplina della libera circolazione dei capitali.

Di seguito le conclusioni.

Gli articoli 63 e 65 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale secondo la quale i redditi percepiti da una persona fisica residente in Finlandia da un organismo d’investimento collettivo avente sede in un altro Stato membro dell’Unione europea e avente forma statutaria ai sensi della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), sono tassati come dividendi e non come quote di utili. Dette disposizioni devono altresì essere interpretate nel senso che non ostano a una normativa nazionale che esclude l’applicazione di meccanismi di riduzione degli effetti della doppia imposizione qualora siffatti utili siano distribuiti da società che sono state assoggettate a imposta in un altro Stato membro a un’aliquota inferiore all’aliquota prevista da tale normativa, purché tale meccanismo di riduzione sia diretto unicamente a correggere tale differenza d’imposizione dei suddetti utili a più livelli, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Tuttavia, tali disposizioni devono essere interpretate altresì nel senso che ostano a che la medesima normativa, pur affermando che i dividendi costituiscono, in linea di principio, redditi da capitale, riqualifichi i dividendi distribuiti da tali società come redditi da lavoro subordinato.

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