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Cessione di ramo di azienda: chiarimenti AE sul trattamento fiscale applicabile

13 Novembre 2020
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risposta n. 546 del 12 novembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine al trattamento fiscale applicabile ad una cessione di ramo d’azienda.

Nel caso di specie, in particolare, la cessione riguarda un insieme di marchi, formule, disegni, domini e di tutti i diritti di proprietà intellettuale che, seppur suscettibili di autonoma valutazione economica, possono essere ragionevolmente considerati suscettibili di una valutazione unitaria, in coerenza con l’orientamento della Corte di giustizia UE (sentenze C-497/01 del 27 novembre 2003 e C-444/10 del 10 novembre 2011).

Essendo qualificabile come cessione di ramo di azienda e non come cessione di singoli beni, l’operazione sopra descritta va esclusa dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera b), del d.P.R. n. 633 del 1972.

Deve invece ritenersi applicabile l’Imposta di Registro in misura proporzionale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 23 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, secondo cui, se una disposizione ha per oggetto più beni e diritti per i quali sono previste aliquote diverse, si applica l’aliquota più elevata, salvo che per i singoli beni o diritti sia pattuito un corrispettivo distinto.

Inoltre, tenuto conto che nella fattispecie rappresentata il ramo di azienda ceduto è composto esclusivamente da beni mobili, a detta cessione si applica l’aliquota proporzionale del 3 per cento prevista dal combinato disposto degli articoli 2 e 9 del Tariffa, Parte Prima, allegata al TUR.

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