Con provvedimento del 1° luglio 2020, l’Agenzia delle entrate ha stabilito le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 122, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), in tema di cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID-19.
Sul punto si ricorda che i decreti-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto Cura Italia) e 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) riconoscono, tra l’altro, alcuni crediti d’imposta di natura agevolativa allo scopo di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Si tratta, in particolare dei crediti d’imposta per: a) botteghe e negozi, di cui all’articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; b) canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, di cui all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
L’articolo 122 del Decreto Rilancio prevede che, fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta suindicati possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Con il presente provvedimento sono definite le modalità con le quali la cessione dei crediti è comunicata all’Agenzia delle entrate e i cessionari utilizzano i crediti ceduti.
Con successivi provvedimenti saranno definite le modalità per la comunicazione delle cessioni dei crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui rispettivamente agli articoli 120 e 125 del decreto-legge n. 34 del 2020.