Con Risposta n. 187 del 12 giugno 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di liquidazione IVA di gruppo.
In particolare, l’Agenzia ha evidenziato come, nei casi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive, vige, ai fini IVA, un principio di continuità tra i soggetti partecipanti alla trasformazione (fusione, scissione, conferimento, cessione o donazione di azienda, successione ereditaria, ecc.).
Detto principio va, tuttavia, coordinato con la speciale disciplina della liquidazione IVA di gruppo disciplinata dall’articolo 73, ultimo comma, del decreto IVA e dal decreto ministeriale 13 dicembre 1979, come da ultimo novellato dal decreto ministeriale 13 febbraio 2017 (di seguito decreto).
In particolare, il generale principio del subentro nelle posizioni giuridiche del dante causa deve essere applicato alla disciplina della liquidazione IVA di gruppo valutando di volta in volta il singolo caso, alla luce della particolare ratio della disciplina, nonché della sussistenza dei requisiti di controllo societario da un punto di vista quantitativo e temporale.