Con Circolare n. 14 del 06 giugno 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo sul credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda previsto dall’articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. Decreto Rilancio).
Tale norma prevede infatti che “ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo”.
La finalità è quella di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 che hanno determinato una riduzione dei ricavi o dei compensi delle attività economiche a fronte dell’incidenza dei costi fissi quali, ad esempio, il canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili delle piccole attività economiche (individuate come quei soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente quello dell’entrata in vigore del decreto stesso).