Con Risposta n. 143 del 25 maggio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle modalità operative di trasferimento del credito di imposta articolo 1, commi 98-108 della legge n. 208 del 2015 in caso di conferimento dell’azienda in una neocostituita società.
Per i motivi meglio espressi nella Risposta in allegato, l’Agenzia delle Entrate ha previsto che, relativamente “alle modalità operative” che si devono porre in essere per effettuare il trasferimento “del credito residuo dalla posizione del conferente a quella della conferitaria”, la società conferitaria, per utilizzare in compensazione il credito d’imposta maturato dalla società conferente, non ha la necessità di rettificare il modello CIM (presentato dalla conferente), ma deve compilare il modello F24 indicando:
- nel campo codice fiscale, il proprio codice fiscale (codice fiscale della conferitaria);
- nel campo codice fiscale contribuente coobbligato, erede…, il codice fiscale della società conferente;
- nel campo codice identificativo, il codice “62”.