Con Risposta n. 72 del 21 febbraio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul carattere elusivo di un’operazione di scissione parziale non proporzionale (cd. “asimmetrica”) della società originaria a favore di una società beneficiaria di nuova costituzione, alla quale verrà assegnato una parte del patrimonio della società scissa, composto da un compendio immobiliare (attualmente non strumentale) e dai relativi rapporti contrattuali.
Per effetto della suddetta operazione straordinaria, le partecipazioni al capitale sociale della società beneficiaria saranno assegnate totalmente all’attuale socio di minoranza della società originaria, il quale fuoriuscirà definitivamente dalla compagine sociale del soggetto dante causa (la società scissa), che diventerà, a sua volta, una società unipersonale.
Il socio assegnatario delle partecipazioni nella società beneficiaria non è intenzionato a cederle, né le ha previamente rivalutate con il pagamento di un’imposta sostituiva, né è intenzionato a procedere alla liquidazione della società beneficiaria con assegnazione a se stesso del bene avvalendosi di norme fiscali agevolative; né la società beneficiaria usufruirà di alcuna disposizione agevolativa.
Nel negare carattere abusivo alla operazione analizzata, l’Agenzia ha evidenziato come la scissione “asimmetrica” in esame appaia un’operazione fisiologica finalizzata a consentire agli attuali soci della società originaria di proseguire separatamente il proprio percorso imprenditoriale in base alle rispettive aspirazioni, in quanto la società originaria – che sarà partecipata unicamente dall’attuale socio di maggioranza – continuerà a svolgere l’attività di holding “industriale” e la società beneficiaria – che sarà partecipata totalmente dall’attuale socio di minoranza – intraprenderà l’attività di gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di proprietà