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L’iper ammortamento non si applica alla locazione operativa posta in essere da intermediari finanziari

20 Febbraio 2020
Di cosa si parla in questo articolo

Principio di diritto n. 2 del 28 gennaio 2020

L’iper ammortamento di cui all’articolo 1, commi 9 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e ss.mm.ii., non si applica all’intermediario finanziario che risulti titolare – nella veste di locatore – di un contratto denominato come “locazione operativa” di beni materiali strumentali in relazione al processo produttivo dell’impresa locataria.

Infatti, tutti i soggetti potenziali destinatari dell’agevolazione (proprietario, locatario finanziario, impresa svolgente attività di noleggio o locazione operativa) sono accomunati dal fatto di essere, sia sul piano economico-patrimoniale e sia sul piano organizzativo, i soggetti che effettuano gli investimenti sopportandone in senso proprio i rischi e fruendo al contempo dei benefici derivanti dall’esercizio delle attività industriali o commerciali nei cui processi i nuovi beni strumentali sono inseriti.

Conseguentemente, devono ritenersi esclusi dai potenziali destinatari dell’agevolazione i soggetti che, come gli intermediari finanziari, pongono in essere dei contratti pur denominati (impropriamente rispetto all’accezione rilevante ai fini delle agevolazioni in discorso) come contratti di “locazione operativa”, atteso che in tali schemi contrattuali la proprietà formale dei beni non si ricollega allo svolgimento di attività di noleggio o locazione operativa in senso proprio, ma alla sola funzione di garanzia a tutela del rischio di credito assunto dal locatore.

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