Con Risposta n. 529 del 16 dicembre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’applicazione del limite del riporto delle perdite fiscali pregresse di cui all’articolo 172, comma 7, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
Tale norma prevede che, in materia di fusioni, le perdite fiscali delle società partecipanti all’operazione, compresa la società incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della società incorporante o risultante dalla fusione: per la parte del loro ammontare che non eccede quello del patrimonio netto della società che riporta le perdite; allorché dal conto economico della società le cui perdite sono oggetto di riporto, relativo all’esercizio precedente a quello in cui la fusione è deliberata, risulti un ammontare di ricavi e proventi dell’attività caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.
Confermando quanto già stabilito dalla Risoluzione n. 143/E del 10 aprile 2008, l’Agenzia ha evidenziato come, in un’ottica antielusiva, i requisiti minimi di vitalità economica debbono sussistere non solo nel periodo precedente a quello in cui è stata deliberata la fusione, così come si ricava dal dato letterale, bensì devono continuare a permanere fino al momento in cui la fusione viene attuata.