Con Risposta n. 432 del 25 ottobre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti relativamente all’applicazione dell’imposta di registro applicabile alla vendita, nel contesto di una procedura concorsuale, di beni materiali nonché di beni immateriali (know-how e marchi) di una società fallita ed alla possibilità che tale vendita possa essere considerata trasferimento di un complesso aziendale.
In particolare, come meglio precisato nella Risposta allegata, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che il compendio aggiudicato debba essere considerato come unica azienda e l’atto di trasferimento assoggettato ad imposta di registro con le aliquote del 3% per i beni mobili ed i beni immateriali e del 9% per i beni immobili.
L’Agenzia ha inoltre evidenziato come la cessione d’azienda o di ramo d’azienda sia un’operazione fuori campo IVA, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lett. b), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.