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Chiarimenti AE su fusione e transizione ai principi contabili internazionali IFRS

11 Ottobre 2019
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risposta n. 405 del 10 ottobre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di fusione e transizione ai principi contabili internazionali IFRS.

L’istante chiede di confermare che, nel caso di specie, a seguito della transizione ai principi contabili internazionali e della conseguente impossibilità, sotto il profilo contabile, di retrodatare al 1° gennaio 2018 gli effetti della fusione, gli effetti fiscali della stessa decorrano anch’essi dalla data di efficacia giuridica dell’operazione, nonostante l’atto di fusione preveda la retrodatazione sia ai fini contabili che fiscali.

Per i motivi meglio espressi nella Risposta in allegato, l’Agenzia ha ritenuto che non possa operare la retrodatazione fiscale laddove, come nel caso di specie, i principi adottati per la redazione del bilancio d’esercizio non consentano la retrodatazione contabile dell’operazione.

Ne consegue che la società incorporata dovrà predisporre un apposito conto economico “infrannuale” e la società incorporante dovrà presentare, per conto dell’incorporata medesima, la dichiarazione, sia ai fini delle imposte sui redditi che dell’IRAP, relativa alla frazione di periodo d’imposta intercorrente tra il 1° gennaio 2018 e la data di efficacia giuridica della fusione.

Resta ferma l’applicazione delle ulteriori disposizioni contenute nell’articolo 172 del TUIR in presenza di un’operazione che si qualifica sul piano giuridico-formale come fusione ed, inoltre, in relazione alle ulteriori rettifiche operate in sede di FTA, l’applicazione del combinato disposto di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 38 del 2005 e all’articolo 15 del decreto legge n. 185 del 2008.

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