Con risposta ad istanza di consulenza giuridica n. 17 del 20 giugno 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di soggettività passiva IVA e di detrazione d’imposta nell’ambito delle operazioni di Merger Levereged Buy Out.
In particolare, nel caso specifico, la fattispecie prospettata consisteva nel fatto che la società veicolo fosse appositamente costituita per l’acquisizione della Target (sostenendone i vari costi di acquisizione) e per essere incorporata nella stessa.
In linea con i chiarimenti forniti dalla circolare n. 6/E del 2016, anche alla luce della giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia UE con le sentenze C-28/16 e C-249/17, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto non detraibile l’IVA relativa ai servizi, acquistati da una società veicolo (Special purpose vehicle – SPV), nell’ambito di un’operazione di merger leveraged buy out (MLBO), non potendosi riconoscere alla società veicolo la soggettività passiva ai fini IVA, in mancanza di prestazioni di servizi a valle tali da configurare un’interferenza diretta o indiretta da parte della medesima nella gestione della Target, così come rappresentata dalla giurisprudenza comunitaria.
A differenti conclusioni circa la detraibilità dell’IVA, evidenzia l’Agenzia, si giungerebbe nel caso in cui la SPV non rivesta un ruolo di mero detentore di partecipazioni, svolgendo un’attività economica ai sensi di quanto disposto dall’articolo 9 della direttiva n. 112 del 2006, così come recepito dall’articolo 4 del d.P.R. n. 633 del 1972.