Con Risoluzione n. 38/E del 29 marzo 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle cause di esclusione dall’imposta sulle transazioni finanziarie previste dall’articolo 1, comma 494, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
In particolare, la Risoluzione fa riferimento ad una cessione con la quale una partecipazione viene trasferita ad una società di nuova costituzione, non solo partecipata dagli stessi soci, e nelle medesime proporzioni, della società Cedente ma nella quale sono riprodotte le medesime regole di governance della società venditrice, in termini di diritti amministrativi, patrimoniali e di patti parasociali.
La cessione in oggetto, secondo l’Agenzia delle Entrate rivestirebbe carattere riorganizzativo e, pertanto, deve ritenersi esclusa dall’applicazione dell’imposta sulla base della medesima “ratio” che ispira le disposizioni contenute nell’articolo 15, primo comma, lettere g) e h), del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2013, ovvero non penalizzare le operazioni di riorganizzazione.