Con risposta all’interpello n. 3 del 10 gennaio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disapplicazione della normativa di contrasto alla compensazione delle perdite fiscali in caso di fusione societaria di cui all’articolo 172, comma 7, del TUIR.
In particolare, la ratio delle limitazioni poste dall’articolo 172, comma 7, del TUIR è di contrastare il c.d. commercio di “bare fiscali”, mediante la realizzazione di fusioni con società prive di capacità produttiva poste in essere al fine di attuare la compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali di una società con gli utili imponibili dell’altra, introducendo un divieto al riporto delle stesse qualora non sussistano quelle minime condizioni di vitalità economica previste dalla disposizione normativa.
In un’ottica antielusiva, i requisiti minimi di vitalità economica, infatti, debbono sussistere non solo nel periodo precedente a quello in cui è stata deliberata la fusione, così come si ricava dal dato letterale, ma devono continuare a permanere fino al momento in cui la fusione viene attuata.