Con Risposta n. 2 del 09 gennaio 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul corretto trattamento fiscale di un’operazione che, sotto il profilo giuridico, assume la forma di una scissione parziale a favore della beneficiaria società-socia e che, in base ai principi contabili internazionali, viene rappresentata per entrambi i soggetti coinvolti come una distribuzione/incasso in natura di dividendo.
Per i motivi meglio espressi nella Risposta che si pubblica in allegato, l’Agenzia ha ritenuto che all’operazione, qualificabile come una scissione ex articoli 2506 e ss. c.c., trovi applicazione il regime della neutralità fiscale di cui all’articolo 173 del Tuir; conseguentemente, l’operazione descritta non darà luogo a realizzo né a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze degli asset della società scissa (comprese quelle relative alle rimanenze e al valore dell’avviamento). Inoltre, il cambio delle partecipazioni originarie non costituirà né realizzo né distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze né conseguimento di ricavi per i soci della società scissa.