Con Risposta n. 3 del 17 settembre 2018 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di rettifica decennale della detrazione IVA nei contratti di leasing immobiliare.
Come ricorda l’Agenzia, dalla lettura del combinato disposto dei commi 3 ed 8 dell’articolo 19-bis2 del d.P.R. n. 633 del 1972, emerge che il periodo decennale di sorveglianza per operare la rettifica della detrazione dell’IVA, per i fabbricati e per le porzioni di fabbricati, decorre dall’acquisto o dalla ultimazione degli stessi.
Con Risoluzione 9 luglio 2009, n. 178/E, l’Agenzia ha chiarito che la rettifica deve essere effettuata tenendo conto del momento di acquisto o ultimazione dei beni immobili.
La successiva Circolare 1° giugno 2016, n. 26/E precisa come, ai fini dell’individuazione del dies a quo per il computo del periodo di sorveglianza decennale per la rettifica della detrazione dell’IVA, rilevi la data di esercizio del diritto di acquisto del bene da parte della società utilizzatrice.
Con il presente documento l’Agenzia evidenzia come occorre valutare se, in presenza di particolari circostanze, i beni immobili possano considerarsi sostanzialmente acquistati prima della data di esercizio del diritto di acquisto in sede di riscatto finale. Tali circostanze possono configurarsi nel caso in cui il maxi canone iniziale risulti di importo eccessivamente elevato rispetto all’ammontare totale della locazione finanziaria e in altri casi similari.