Con Risoluzione n. 36/E dell’8 maggio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento sanzionatorio da adottare a seguito dell’utilizzo in compensazione di crediti IVA inesistenti già recuperati in ambito accertativo e sanzionati per illegittima detrazione e infedele dichiarazione, ai sensi degli articoli 6, comma 6, e 5, comma 4, del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 471.
In particolare, per i motivi meglio indicati nella Risoluzioni in allegato cui si rinvia, l’Agenzia ha ritenuto come non debba essere sanzionato, in aggiunta a quanto recuperato in ambito accertativo, e quale infedele dichiarazione ed illegittima detrazione, anche il successivo utilizzo in compensazione del credito inesistente.