L’Avvocato generale della Corte di Giustizia UE, Julian Kokott, ha presentato le proprie conclusioni nella causa C-249/17, in cui la Corte è chiamata a pronunciarsi su una controversia relativa all’interpretazione della nozione di «soggetto passivo» e sulla determinazione dell’«attività economica» ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva IVA. Il procedimento offrirà alla Corte l’occasione per precisare l’ambito di applicazione della propria giurisprudenza in materia di diritto a detrazione delle holding.
Di seguito le conclusioni.
1. L’acquisto di tutte le quote di una società con l’intenzione di ampliare in tal modo in maniera diretta, permanente e necessaria l’attività imponibile della società acquirente costituisce, in presenza di circostanze come quelle che caratterizzano il procedimento principale (ad es. nell’ambito di una cosiddetta acquisizione strategica), un’attività economica ai sensi dell’articolo 4 della sesta direttiva IVA (divenuto articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE).
2. Le spese sostenute nell’ambito di una siffatta acquisizione strategica dalla società acquirente presentano un nesso diretto e immediato con la sua attività imponibile, cosicché l’IVA assolta su tali spese deve essere detratta in funzione di tale attività.