Con Risoluzione n. 10/E del 29 gennaio 2018 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla disciplina Ires per la valutazione titoli con il criterio del costo ammortizzato.
Sul punto si ricorda come, a seguito delle nuove modalità di contabilizzazione introdotte dal 1° gennaio 2016 con il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, i titoli – sia che costituiscono sia che non costituiscono immobilizzazioni – sono rilevati in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, in luogo del precedente criterio del “costo di acquisto”.
Da un punto di vista fiscale, l’articolo 13-bis del decreto legge del 30 dicembre 2016, n. 244 – emanato a seguito delle nuove modalità di contabilizzazione introdotte dal 1° gennaio 2016 con il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139 – ha modificato l’articolo 83 del TUIR, introducendo, per i soggetti che redigono il bilancio ai sensi del codice civile, regole di determinazione del reddito coerenti con le nuove modalità di rappresentazione contabile, estendendo, ove compatibili, le modalità di determinazione del reddito imponibile previste per i soggetti IAS/IFRS adopter.
Ne deriva che assume rilievo, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, la rappresentazione contabile – sintetizzabile nei concetti di qualificazione, classificazione ed imputazione temporale – così come regolamentata dai principi contabili nazionali.
Alla luce della nuova formulazione dell’articolo 83 del TUIR, quindi, la nuova rappresentazione contabile di rilevazione dei titoli basata sul costo ammortizzato assume rilevanza fiscale.