Con Risoluzione n. 55/E del 03 maggio 2017 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di deposito IVA alla luce delle modifiche apportate dall’art. 4, comma 7, del DL del 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla legge n. 225 del 1°dicembre 2016, alla disciplina di cui all’art. 50-bis del DL n. 331 del 1993.
Dette modifiche, che si applicano a decorrere dal 1° aprile 2017, comportano, da un lato, l’estensione dell’utilizzo del deposito IVA a tutti i beni, senza distinguere in base alla provenienza e, dall’altro lato, la diversa modalità di estrazione dei beni stessi sulla base della predetta provenienza.