Con Risoluzione n. 35/E del 20 marzo 2017 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti operativi relativamente alla modalità di presentazione della dichiarazione d’intento per utilizzo in estrazione da deposito IVA.
Sul punto si ricorda come l’art. 4 comma 7 del decreto legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225, ha modificato, con decorrenza 1° aprile 2017, l’art. 50-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 recante disposizioni in materia di depositi fiscali ai fini Iva.
In particolare, il comma 6 dell’art. 50-bis, nella sua nuova formulazione, prevede che l’estrazione di beni da deposito Iva sia effettuata senza pagamento dell’imposta quando eseguita da esportatori abituali che si avvalgono della facoltà di cui alla lettera c) del primo comma e al secondo comma dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In tali casi, la dichiarazione d’intento, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, deve essere comunque trasmessa all’Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica.