Con Risoluzione n. 52/E del 26 maggio 2015 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine alla ripartizione, in caso di scissione, del costo fiscale delle partecipazioni originariamente detenute nella società scissa.
In particolare, l’Agenzia ha affermato come, ai fini della suddetta ripartizione, occorra fare riferimento alla suddivisione del valore effettivo del patrimonio netto della società scissa tra le società partecipanti alla scissione e a come la predetta suddivisione si rifletta sul valore effettivo delle partecipazioni attribuite e/o rimaste a ciascun socio per effetto della scissione medesima.
Più nello specifico, con riferimento a ciascun socio, la suddivisione del valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione originariamente detenuta nella società scissa dovrà rispettare la proporzione esistente tra il valore effettivo delle partecipazioni ricevute in ciascuna società beneficiaria (e della partecipazione che, eventualmente, residua nella stessa società scissa) rispetto al valore effettivo complessivo delle partecipazioni precedentemente indicate (che coinciderà con il valore effettivo della partecipazione detenuta da ciascun socio nella società scissa prima dell’operazione di scissione stessa, salve le ipotesi di concambio sperequato).
Il suddetto criterio, precisa l’Agenzia, va applicato anche al caso di scissione proporzionale.