Con Circolare n. 3/E del 21 febbraio 2014 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune istruzioni sul disconoscimento dell’efficacia dell’opzione per il consolidato nazionale prevista nel regime di tassazione dei gruppi di società.
L’intervento dell’Agenzia delle Entrate segue le problematiche operative, emerse nella prassi, con riferimento alla determinazione della pretesa tributaria vantata nei confronti dei soggetti ai quali sia stata disconosciuta l’efficacia dell’esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e seguenti del TUIR e, in particolare, le contestazioni relative all’esistenza di cause che abbiano determinato l’inefficacia ab origine, o l’interruzione, del regime della tassazione di gruppo per la totalità del perimetro di consolidamento.
La Circolare forniscono quindi istruzioni in merito alla possibilità di rideterminare, in sede di definizione del procedimento di accertamento con adesione, l’ammontare dell’imposta accertata e degli interessi e chiarimenti in relazione alla sanzione applicabile, nonché le indicazioni operative in ordine alle modalità di contestazione e accertamento da parte degli uffici competenti, fermo restando quanto posto in essere dagli uffici stessi nelle more dei chiarimenti forniti con il presente documento di prassi.
Vengono inoltre fornite indicazioni in merito alle modalità di attribuzione, alle società cui competono, degli elementi trasferiti alla fiscal unit, quali perdite, crediti ed eccedenze d’imposta, interessi passivi e ROL, che non risultano utilizzati nell’ambito della tassazione di gruppo ovvero rispetto ai quali, per effetto del disconoscimento dell’efficacia dell’opzione per il consolidato, l’utilizzo non si considera validamente realizzato.