Con Risoluzione n. 84/E del 27 novembre 2013 l’Agenzia delle Entrate, a seguito di un istanza di interpello ordinario presentata ai sensi dell’art. 11 della legge n. 212 del 2000, ha fornito alcuni chiarimenti sulla corretta interpretazione dell’art. 37-bis del DPR n. 600 del 1973, recante disposizioni antielusive, con particolare riferimento al caso di trasformazione societaria.
L’art. 37-bis del DPR n. 600 del 1973 citato sancisce l’inopponibilità, nei confronti dell’amministrazione finanziaria, di atti, fatti e negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti. In tali ipotesi, l’amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari così conseguiti, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all’amministrazione.
Nel caso di specie, la Direzione Provinciale aveva ritenuto elusiva, ai sensi del suddetto articolo 37-bis, un’operazione di ristrutturazione societaria che contemplava, tra l’altro, la trasformazione dell’istante da società a responsabilità limitata in società semplice. L’Ufficio aveva disconosciuto gli effetti fiscali della trasformazione e, conseguentemente, aveva rideterminato il reddito imponibile ai fini IRES ed IRAP, applicando il regime tributario proprio delle società di capitali e non più quello delle società semplici.