Con Circolare n. 16/E del 21 maggio 2013 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle disposizioni concernenti il momento di effettuazione delle prestazioni di servizi generiche rese/ricevute a/da soggetti passivi non stabiliti in Italia, contenute nel sesto comma dell’articolo 6, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, – introdotto, ad opera dell’articolo 8, comma 2, della Legge 15 dicembre 2011, n. 217 (c.d. “Legge Comunitaria 2010”), “al fine di dare attuazione alle direttive 2009/69/CE e 2009/162/UE, nonché di adeguare l’ordinamento nazionale a quello dell’Unione europea”.
Come evidenzia l’Agenzia delle Entrate, l’interesse per le disposizioni sopra richiamate discende dalla circostanza che, per le prestazioni ricevute da un operatore Ue o Extra-Ue, il committente nazionale soggetto passivo ai fini IVA è debitore d’imposta – dovendo assolvere l’IVA mediante il meccanismo dell’inversione contabile (prestazione Ue) ovvero dell’autofattura (prestazione ExtraUe) (cfr articolo 17, secondo comma del DPR n. 633 del 1972) – mentre per le prestazioni rese nei confronti di un committente soggetto passivo Ue e/o ExtraUe, sebbene non rilevanti nel territorio dello Stato, ricorre sempre l’obbligo di emissione della fattura (cfr articolo 21, comma 6-bis del medesimo DPR).
Da qui la necessità di individuare correttamente il momento di effettuazione delle prestazioni in argomento, per adempiere tempestivamente agli obblighi previsti dalla norma (integrazione e registrazione della fattura, ovvero emissione e registrazione dell’autofattura, emissione della fattura per le operazioni attive, liquidazione ed eventuale versamento dell’imposta).
La Circolare esamina, altresì, i criteri di individuazione del momento di ‘ultimazione del servizio’ e di ‘maturazione dei corrispettivi’, con specifico riferimento al settore delle telecomunicazioni, in considerazione della peculiarità di tale settore e delle difficoltà ivi riscontrate nell’applicazione delle disposizioni in argomento.