La Newsletter professionale DB
Giornaliera e personalizzabile
www.dirittobancario.it
Flash News

Maggiorazione IRES per le società non operative: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

5 Marzo 2013
Di cosa si parla in questo articolo

Con Circolare N. 3/E del 4 marzo 2013 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulla maggiorazione IRES per le società non operative (articolo 2, commi da 36-quinquies a 36-novies, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138).

Il citato articolo 2, comma 36-quinquies, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni nella legge 14 settembre 2011, n. 148, ha infatti introdotto per le società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita per azioni) ed i soggetti assimilati (società ed enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato) che si qualificano “di comodo”, una maggiorazione di 10,5 punti percentuali dell’aliquota ordinaria dell’imposta sul reddito delle società.

Sono qualificate “di comodo” le società non operative (art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724) e le società in perdita sistematica (art. 2, commi 36-decies e seguenti, decreto legge n. 138 del 2011).

Con la presente Circolare l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti relativamente: ai soggetti passivi in caso di maggiorazione dell’aliquota IRES per le società “di comodo”; alla base imponibile su cui applicare la maggiorazione dell’aliquota IRES per le società “di comodo”; alla maggiorazione dell’aliquota IRES in caso di opzione per il regime di trasparenza ai sensi degli articoli 115 e 116 del TUIR; alla maggiorazione dell’aliquota IRES in caso di opzione per il regime del consolidato nazionale ai sensi degli articoli 117 e ss. del TUIR.

Di cosa si parla in questo articolo
Una raccolta sempre aggiornata di Atti, Approfondimenti, Normativa, Giurisprudenza.
Iscriviti alla nostra Newsletter
Iscriviti alla nostra Newsletter