La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha fornito il proprio parere (n. 22 del 18 settembre 2012) relativamente alle differenze, rispetto al trattamento IVA, che intercorrono tra i diversi istituti dell’acconto e della caparra, versati all’atto della stipula di un contratto.
Nel caso dell’acconto il cedente deve emettere fattura con addebito d’imposta sulla somma versata, posto che, rappresentando questa un anticipo del prezzo pattuito, assume rilevanza ai fini IVA.
Diversamente, nel caso della caparra (confirmatoria o penitenziale), il denaro versato è escluso dal campo di applicazione dell’IVA, non essendo riferibile né alla cessione di un bene né alla prestazione di un servizio.