L’Agenzia delle Entrate ha emanato due importanti provvedimenti in materia di società in perdita sistematica di cui all’art. 2, commi 36-decies – 36-duodecies, D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148.
Infatti, con Provvedimento N. protocollo 2012/87956, l’Agenzia delle Entrate ha individuato determinate situazioni oggettive in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni sulle società in perdita sistematica di cui all’articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, senza assolvere all’onere di presentare istanza di interpello ai sensi dell’articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed integrazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 febbraio 2008, prot. n. 23681, in materia di cause di disapplicazione automatica della disciplina sulle società di comodo di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Inoltre, con Circolare N. 23/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti operativi in relazione alla disciplina sulle società in perdita sistematica e per la gestione delle relative istanze di disapplicazione da parte degli Uffici territoriali.
Come anticipato, le società in perdita sistematica trovano il proprio fondamento normativo nell’articolo 2, commi 36-decies – 36-duodecies, Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148.
Le “società in perdita sistematica”, che rientrano nel genus delle c.d. società di comodo di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si caratterizzano per la presenza di tre periodi d’imposta in perdita ai sensi del citato comma 36-decies dell’articolo 2 (il c.d. periodo di osservazione).
In particolare, sono considerate società in perdita sistematica, ai sensi del citato comma 36-decies dell’articolo 2, i soggetti che presentano una situazione di perdita fiscale risultante dalle relative dichiarazioni dei redditi per tre periodi d’imposta consecutivi ovvero, sempre per lo stesso periodo di osservazione, presentino indifferentemente due dichiarazioni dei redditi in perdita fiscale ed una terza con un reddito imponibile inferiore a quello minimo presunto ai sensi del medesimo articolo 30.