Con Risposta n. 317 del 07 settembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti relativamente al regime fiscale applicabile alla somma che un private banker corrisponde alla banca mandante a titolo di rivalsa per l’indennità di portafoglio che questa vada a corrispondere ad altro private banker cedente per l’acquisizione della gestione di una parte del pacchetto di clientela facente a quest’ultimo capo.
Come sottolineato dall’Agenzia, attraverso il negozio di cessione non è trasferita la clientela del private banker “uscente”, ma solo una sorta di “diritto allo sfruttamento” della clientela stessa, assimilabile alla “licenza” di utilizzazione di un dato bene. I clienti, infatti, sono (e restano) clienti della banca mandante, nel cui interesse i private banker concludono contratti.
Pertanto, l’Agenzia ritiene che il contribuente possa dedurre il costo sostenuto per l’indennità di portafoglio nei limiti della quota imputabile a ciascun esercizio.