Principio di diritto Agenzia delle Entrate 12 agosto 2020 n. 13
L’obbligo disposto dai commi 209 e seguenti dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, secondo cui “…l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché con le amministrazioni autonome, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica…”, ed il conseguente principio secondo cui, a decorrere dal 31 marzo 2015 [termine così fissato dall’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89] le amministrazioni pubbliche “non possono accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio [istituito con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del 3 aprile 2013, n. 55] e, trascorsi tre mesi da tali date, le stesse non possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio delle fatture in formato elettronico” (cfr. articolo 6, comma 6 del citato DM), si applica anche con riferimento alle fatture emesse nei confronti dell’Amministrazione di Giustizia dai consulenti tecnici di ufficio per certificare i compensi determinati con i decreti di liquidazione.