Con Risposta n. 23 del 05 febbraio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul regime di tassazione applicabile alle stock option.
In particolare, l’Agenzia si sofferma sulla possibilità che, in presenza di vincoli di trasferibilità e di disponibilità (cd. bad leaver), la determinazione del benefit in capo al manager assegnatario e la conseguente tassazione, anziché essere effettuata all’atto dell’assegnazione delle azioni, possa essere posticipata al momento in cui l’assegnatario ne abbia la piena disponibilità.
Configura bad leaver il manager che decide di uscire dalle società del gruppo, per cause diverse da morte, inabilità o raggiungimento dell’età pensionabile, prima di un determinato periodo di tempo dall’attribuzione delle azioni o delle opzioni.
Per i motivi meglio espressi nella Risposta in allegato, l’Agenzia ha rilevato come, ai fini impositivi, sia irrilevante che la cessione delle azioni sia limitata per circostanze che non riguardano la tipologia delle azioni stesse bensì dal comportamento posto in essere dal manager nei confronti dell’azienda.
Il momento impositivo va quindi individuato in quello di acquisizione da parte del manager delle azioni ordinarie.