Con Risoluzione n. 70 del 30 luglio 2019 l’Agenzia delle Entrate si è espressa sull’Orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenze nn. 18520/21/22 del 10 luglio 2019 (cfr. contenuti correlati), in materia di tassazione ai fini dell’imposta di registro dei decreti ingiuntivi emessi a favore del fideiussore che ha agito in via di regresso nei confronti del debitore principale garantito.
Con tali pronunce le SU della Cassazione hanno espresso il principio secondo cui “In tema d’imposta di registro, il decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del debitore dal garante che abbia stipulato una polizza fideiussoria e che sia stato escusso dal creditore è soggetto all’imposta con aliquota proporzionale al valore della condanna, in quanto il garante non fa valere corrispettivi o prestazioni soggetti all’imposta sul valore aggiunto, ma esercita un’azione di rimborso di quanto versato”.
A fronte di tale orientamento, evidenzia l’Agenzia, in materia di imposta di registro, ai fini dell’individuazione del corretto trattamento fiscale da applicare alla statuizione di condanna contenuta in un decreto ingiuntivo ottenuto dal fideiussore nei confronti del debitore principale nell’ambito dell’azione di regresso, assume rilievo esclusivamente la circostanza che trattasi di provvedimento monitorio recante una “condanna al pagamento di somme o valori”, con applicazione dell’imposta proporzionale nella misura del 3 per cento ai sensi dell’art. 8 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986.
L’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, è conforme alla posizione interpretativa espressa dall’Amministrazione finanziaria (Risoluzione 22 febbraio 2017, n. 22/E).