Con risoluzioni n. 58 dell’11 giugno 2019 e n. 65 del 10 luglio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine alle corrette modalità di variazione dell’imposta sul valore aggiunto nei casi di operazioni ex articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA).
Il citato articolo 38-quater disciplina le cessioni di beni – per un importo complessivo, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto, superiore a 154,94 euro – a soggetti che non siano residenti o domiciliati nell’Unione Europea, per proprio uso personale o familiare e trasportati nei bagagli personali al di fuori del territorio doganale della stessa Unione.
1) La Risoluzione n. 58 fornisce chiarimenti sono relativi alla possibilità per gli intermediari tax free, di applicare la prassi concernente l’invio al cedente di un documento cartaceo con valore fiscale di nota di variazione riepilogativa (e contenente non solo l’indicazione dell’IVA cumulativa ma anche le singole transazioni per cui non è stata registrata l’apposizione del visto doganale), da annotare cumulativamente sul registro IVA nei termini di legge.
L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che le note di variazione – siano esse in aumento o in diminuzione – alla luce della loro funzione di rettificare l’ammontare di una operazione per la quale sia stata in precedenza emessa una fattura devono rispettare le regole di emissione delle fatture stesse, le quali, in base al richiamato articolo 4-bis del d.l. n. 193 del 2016 vanno emesse, a partire dal 1° settembre 2018, in modalità elettronica.
Ne deriva che anche le note di variazione, sia ove riguardino l’imponibile e l’imposta di una operazione di tax free shopping, sia qualora si riferiscano alla sola imposta, devono essere emesse attraverso la modalità elettronica prevista dal sistema OTELLO 2.0.
2) Nella Risoluzione n. 65 è stato chiesto all’Agenzia se l’emissione di una nota di variazione in base all’articolo 26 del decreto IVA, tramite la procedura OTELLO 2.0, risulti indispensabile tanto nelle ipotesi di cessioni effettuate senza applicazione dell’IVA, quanto in quelle di diritto al rimborso dell’imposta applicata.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che laddove il cedente non abbia applicato l’IVA, per poter regolarizzare la sua posizione dovrà provvedere a mezzo nota di variazione in aumento tramite il sistema OTELLO 2.0, senza possibilità di ricorrere a documenti fiscali “cumulativi”.
Laddove il cedente, all’atto della cessione dei beni, abbia applicato l’IVA, per le variazioni in diminuzione dell’imponibile o dell’imposta, è sufficiente l’annotazione nel registro degli acquisti, senza emissione di un autonomo documento. L’emissione del documento non sarebbe, infatti, di alcuna utilità, non dovendosi recuperare l’IVA in capo al consumatore finale, per il quale l’imposta è indetraibile.
Conseguentemente, nel caso di variazioni in diminuzione, non vi è obbligo di alcuna nota da far transitare nel sistema OTELLO 2.0.