Con risposta ad interpello n. 197 del 18 giugno 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di deducibilità di perdite su crediti.
L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che, così come previsto dal comma 5 dell’articolo 101 del TUIR e meglio specificato nelle Circolari dell’Agenzia delle Entrate del 10 maggio 2002, n. 39/E e dell’1 agosto 2013, n. 26, la prescrizione del credito rappresenta un elemento certo e preciso, che può consentire ad un’impresa di dedurre la relativa perdita su crediti, sempre che l’inattività del creditore non abbia corrisposto ad una effettiva volontà liberale, la quale dovrà essere desunta dagli specifici fatti e circostanze pertinenti al caso di specie.
In particolare, nel caso di specie, la società istante non ha posto in essere atti o comportamenti interruttivi della prescrizione, adducendo come motivazione la circostanza di privilegiare il mantenimento dei rapporti commerciali basati su una “gestione informale”.
Tale comportamento inattivo ha comportato la sopraggiunta prescrizione dei crediti vantati.
Alla luce delle predette circostanze l’Agenzia delle Entrate, ha ritenuto come non si possa escludere che il comportamento di inattività dell’istante nella riscossione dei crediti scaduti corrisponda a una volontà liberale, tale da comportare l’indeducibilità ai sensi dell’articolo 101, comma 5, del TUIR.
A differenti conclusioni si giungerebbe, rileva l’Agenzia, qualora l’istante acquisisse evidenze probatorie comprovanti lo stato di effettiva insolvenza dei debitori stranieri; considerate le specifiche circostanze che caratterizzano il caso in esame, le predette evidenze escluderebbero ogni intento liberale derivante dall’inattività dell’istante nella riscossione dei crediti scaduti.