Con Circolare n. 4 del 21 marzo 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sullo scomputo delle perdite pregresse nell’ambito dell’accertamento in ipotesi di utilizzo in sede dichiarativa in misura inferiore all’ottanta per cento per usufruire di crediti d’imposta, ritenute, acconti o eccedenze, nonché sulla detrazione del credito per le imposte pagate all’estero.
Più in particolare, l’Agenzia si è soffermata:
- sulla possibilità di scomputo delle perdite pregresse ad integrale abbattimento del maggior imponibile accertato, anziché nel limite dell’ottanta per cento ordinariamente previsto. In particolare, tale ipotesi attiene alla circostanza in cui, nell’ambito dichiarativo, il contribuente non abbia compensato tutte le perdite pregresse disponibili e utilizzabili nel limite dell’ottanta per cento del reddito imponibile di cui all’articolo 84, comma 1, del TUIR (Testo Unico Imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), ma solo una parte di esse, in modo da usufruire di crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto e eccedenze di cui all’articolo 80 del TUIR, in detrazione dall’imposta dovuta ai sensi dell’ultimo periodo del primo comma dell’articolo 84 del TUIR;
- sulla possibilità di ricalcolo del credito per le imposte pagate all’estero di cui all’articolo 165 del TUIR, ai fini della sua detrazione dalla maggiore imposta dovuta in sede di accertamento.