Con Risoluzione n. 153 del 18 dicembre 2017 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa il regime fiscale applicabile alle somme corrisposte a seguito della stipula di accordi transattivi.
Il caso riguardava in particolare l’ipotesi di indennizzo diretto a ristorare il danno patrimoniale subito dai soci per effetto della perdita di valore delle partecipazioni, e la possibilità che questo non generi alcun reddito imponibile in capo ai soci stessi e, pertanto, risulta escluso ogni obbligo di sostituzione in capo alla banca.