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Chiarimenti Agenzia delle Entrate in materia di ravvedimento operoso

24 Ottobre 2017
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risoluzione n. 131 del 23 ottobre 2017 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine all’applicabilità del ravvedimento operoso connesso ad un errore legato all’imputazione temporale di elementi negativi di reddito che ha determinato, per l’anno 2012, l’emissione di un avviso di accertamento con il quale è stata comminata la sanzione per infedele dichiarazione, ridotta di un terzo ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Poiché il medesimo errore è stato commesso anche nei periodi d’imposta successivi al 2012 (ovvero dal 2013 al 2015), la società contribuente ha manifestato la volontà di regolarizzare la violazione, ravvedendo la sanzione di cui al citato articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 471 del 1997.

Con la presente Risoluzione l’Agenzia fornisce chiarimenti in ordine alla possibilità da parte del contribuente di applicare autonomamente, nell’ambito del ravvedimento, la suddetta circostanza attenuante.

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