Con Risoluzione n. 66/E dell’8 giugno 2017 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul regime fiscale di carattere temporaneo introdotto dall’articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e volto a consentire l’assegnazione e la cessione agevolata ai soci di taluni beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri, nonché la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione.
In particolare, per i motivi meglio espressi nella Risoluzione allegata, l’Agenzia ha escluso la possibilità per la società istante di utilizzare la minusvalenza sugli immobili realizzata in sede di trasformazione agevolata per ridurre l’importo delle plusvalenze sulle assegnazioni agevolate sulle quali è applicabile l’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 1, commi da 115 a 120, della legge n. 208 del 2015.