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Definiti i metodi di calcolo del fondo di dotazione per imprese bancarie non residenti

5 Aprile 2016

Pubblicato il Provvedimento Agenzia delle Entrate 5 aprile 2016, Prot. n. 2016/ 49121, recante disposizioni che disciplinano metodi di calcolo del fondo di dotazione di cui all’art. 152, comma 2, secondo periodo, D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR), fiscalmente congruo delle stabili organizzazioni italiane di imprese bancarie non residenti.

Sul punto si ricorda come l’articolo 152 del TUIR, come modificato dal decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147, detta le modalità di determinazione del reddito di società ed enti commerciali non residenti derivante da attività svolte nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione, sancendo, al comma 1, che il reddito della stessa è determinato in base agli utili e alle perdite ad essa riferibili, e secondo le disposizioni della sezione I, del capo II, del titolo II, sulla base di un apposito rendiconto economico e patrimoniale, da redigersi secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche.

A tali fini, secondo quanto previsto dal comma 2, la stabile organizzazione si considera entità separata e indipendente, svolgente le medesime o analoghe attività, in condizioni identiche o similari, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati.

Il fondo di dotazione alla stessa riferibile è determinato in piena conformità ai criteri definiti in sede OCSE, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati.

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