Pubblicata la Risoluzione n. 7/E del 28 gennaio 2016 l’Agenzia delle Entrate ha disposto la disapplicazione delle sanzioni per i sostituti d’imposta che non abbiamo correttamente presentato le deleghe di pagamento relative alle operazioni di competenza dei periodi gennaio-marzo 2015 connesse al nuovo regime di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.
Tale norma, al fine di favorire la trasparenza e semplificare le operazioni dei sostituti d’imposta, ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il recupero delle ritenute versate in eccesso rispetto al dovuto, nonché dei rimborsi effettuati nei confronti dei sostituiti, esclusivamente in compensazione tramite modello di pagamento F24.
Con la risoluzione del 10 febbraio 2015, n. 13, sono stati istituiti i codici tributo per consentire le operazioni di compensazione esclusivamente tramite il modello di pagamento F24 entro la prima scadenza del 16 febbraio 2015, riferite alle ritenute di competenza del mese di gennaio 2015.
Alcuni sostituti d’imposta hanno rappresentato oggettive difficoltà in ordine al tempestivo adeguamento dei software gestionali alla nuova disposizione in relazione alle operazioni di competenza dei periodi gennaio – marzo 2015, per le quali sono state applicate le previgenti modalità.
Con la presente Risoluzione, l’Agenzia ha ritenuto, in base al principio di tutela dell’affidamento e della buona fede sancito dall’articolo 10, comma 3, della legge n. 212 del 2000, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, che sussistano le condizioni per escludere l’applicazione delle sanzioni nell’ipotesi in cui i sostituti abbiano effettuato il versamento delle ritenute di competenza dei mesi da gennaio a marzo 2015, non adeguandosi alla nuova disciplina.