Con Circolare n. 8/E del 4 marzo 2015 l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti sul trattamento tributario delle domande di annotazione nei registri immobiliari, presentate a seguito dell’ordine di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie, emesso dal giudice in sede di trasferimento del bene espropriato.
In particolare, sono pervenuti alcuni quesiti all’Agenzia relativamente al fatto se, nel caso in cui il bene trasferito sia l’unico bene oggetto dell’ipoteca, l’imposta ipotecaria da riscuotere per l’annotazione nei registri immobiliari debba essere commisurata all’ammontare del credito garantito, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, ovvero al minor valore tra quello del credito garantito e quello dell’immobile liberato, determinato secondo le disposizioni relative all’imposta di registro, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo.
Con la presente Circolare, dopo aver delineato la natura del decreto di trasferimento e le conseguenti incombenze a carico del Conservatore dei registri immobiliari, l’Agenzia fornisce quindi le necessarie indicazioni in ordine ai connessi riflessi tributari.