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Retroattivo l’incremento del numero delle rate non pagate che determina la decadenza dal beneficio della rateazione

19 Marzo 2014

Con Risoluzione n. 32/E del 19 marzo 2014 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti circa l’applicabilità, in via retroattiva, dell’art. 52, comma 1, lett. a), n. 2), del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (cosiddetto “Decreto Fare”) che, modificando la disciplina della dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo prevista dall’art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ha innalzato (da due a otto) il numero delle rate il cui mancato pagamento determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

In particole, con la presente Risoluzione, l’Agenzia ha chiarito che l’art. 19, comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall’art. 52, comma 1, lett. a), n. 2), del decreto legge n. 69 del 2013, deve ritenersi applicabile anche i piani di rateizzazione già in essere – e, dunque, non decaduti – alla data del 22 giugno 2013 (data di entrata in vigore del Decreto Fare).

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