Con Risoluzione N. 98/E del 19 dicembre 2013 l’Agenzia delle Entrate, a fronte di uno specifico interpello ai sensi dell’art. 11 della Legge 27 luglio 2000, n. 212, ha fornito alcuni chiarimenti relativamente al trattamento fiscale della svalutazione civilistica di beni materiali strumentali nell’ipotesi di quote di ammortamento imputate a conto economico inferiori a quelle massime previste dall’articolo 102, comma 2, del TUIR.
Da un lato, l’Agenzia ha precisato che la deduzione del costo imputato a conto economico con la svalutazione e rinviata ai successivi esercizi deve essere effettuata obbligatoriamente, applicando l’articolo 109, comma 4, lettera a), del TUIR, nella misura massima consentita dalla normativa fiscale, a partire dall’esercizio in cui si generano le condizioni per la sua deducibilità, in modo da evitare ogni possibile arbitraggio.
L’eventuale minor ammortamento fiscale (rispetto alla capienza massima) non dedotto medio tempore non potrà essere dedotto a titolo di ammortamento, ma potrà essere recuperato solo in sede di eventuale realizzo del cespite.
Dall’altro, che la svalutazione non dedotta si riassorba applicando il criterio di ammortamento contabile, ossia ripartendo il valore IRAP del bene (valore contabile residuo al lordo della svalutazione fiscalmente non dedotta) sulla base della vita utile residua. Di conseguenza, la quota di ammortamento deducibile ai fini IRAP è pari ad una quota dedotta per derivazione in quanto imputata al conto economico e una quota dedotta attraverso una variazione in diminuzione nella dichiarazione IRAP.