Con Risoluzione n. 70/E del 23 ottobre 2013 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di versamento delle imposte sostitutive di cui all’art. 15, commi da 16 a 23, del decreto-legge n. 185 del 2008, relativi alla rivalutazione dei beni immobili delle imprese che non adottano i principi contabili internazionali.
In particolare, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate hanno interessato: la misura del tasso di interesse da applicare in caso di pagamento rateale delle anzidette imposte sostitutive; l’applicabilità alle stesse della modalità di versamento rateale prevista dall’articolo 20 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
Per quanto riguarda la misura del tasso di interesse, il secondo periodo del comma 22 dell’articolo 15 del citato decreto legge n. 185, prevede che in caso di versamento rateale delle imposte sostitutive di cui ai commi 19 e 20 “sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali con la misura del 3 per cento annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata”.
In sede di controllo della congruità e tempestività dei versamenti relativi alle anzidette imposte sostitutive, è stata più volte riscontrata l’applicazione degli interessi sulle rate successive alla prima, anziché nella misura del 3 per cento indicata nella norma, nella misura (inferiore) del saggio legale di cui all’articolo 1284 c.c., vigente alla data di scadenza dei predetti versamenti.
Sul punto l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che sussistano le condizioni per escludere l’applicazione della sanzione relativa ai maggiori interessi dovuti al tasso del 3 per cento rispetto alle misure inferiori del saggio legale in vigore alle scadenze della seconda e terza rata. Ciò, in ossequio al principio di tutela dell’affidamento e della buona fede del contribuente, sancito dall’articolo 10 della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente).
Per quanto riguarda invece le modalità di versamento rateale, il primo periodo del comma 22 dell’articolo 15 del citato decreto legge n. 185, prevede che le imposte sostitutive in argomento devono essere versate, a scelta del contribuente “in un’unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita ovvero in tre rate di cui la prima con la medesima scadenza di cui sopra e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi”.
Nella prassi l’Agenzia ha tuttavia riscontrato che alcuni contribuenti hanno provveduto al pagamento delle somme dovute avvalendosi anche dell’ulteriore modalità di versamento rateale prevista dall’articolo 20 del decreto legislativo n. 241 del 1997, la quale prevede che le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi nella misura del 4 per cento annuo.
Richiamando il proprio precedente orientamento (circolare n. 50 del 16 giugno 2002), l’Agenzia ha ricordato come le imposte sostitutive non siano rateizzabili ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ma tali imposte possano essere dilazionate qualora sia previsto dalle singole leggi istitutive e con le modalità da esse stabilite.
Tuttavia, considerato che la citata circolare n. 50 risale al 2002 e che l’adozione di anomale modalità di versamento potrebbe essere stata indotta da indicazioni suscettibili di essere interpretate in maniera non univoca, l’Agenzia ha ritenuto, in ossequio al principio di tutela dell’affidamento e della buona fede, che sussistano le condizioni per escludere l’applicazione delle sanzioni per tardivo versamento nei confronti dei contribuenti che si siano avvalsi della modalità di pagamento rateale di cui all’articolo 20 del decreto legislativo n. 241 del 1997.