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Mancata richiesta dell’agevolazione all’atto di acquisto dell’immobile in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati

28 Giugno 2013

Con Risoluzione n. 40/E del 27 giugno 2013 l’Agenzia delle Entrate è tornata sul tema, già affrontato con Risoluzione del 2 ottobre 2006, n. 110/E, dell’ambito applicativo del regime fiscale previsto per i trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati di cui all’art. 331, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con particolare riferimento all’ipotesi in cui l’agevolazione non venga richiesta nell’atto di acquisto.

Con la presente Risoluzione l’Agenzia delle Entrate fornisce in particolare chiarimenti a fronte dell’espresso orientamento della Corte di Cassazione, la quale, con sentenza 11 giugno 2010, n. 14117, ha sostanzialmente evidenziato che, quando il legislatore ha voluto subordinare l’accesso ad un trattamento agevolato a particolari formalità da eseguirsi a pena di decadenza, lo ha espressamente stabilito.

Secondo l’Agenzia, non rientrando, invero, tra le suddette ipotesi quella prevista dall’art. 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000, si deve ritenere che il beneficio fiscale di cui alla citata norma spetta, in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti, anche in assenza di un atto integrativo avente la stessa forma dell’atto originario.

Ne consegue che, in coerenza con i principi affermati dalla giurisprudenza, le istanze di rimborso volte ad ottenere la restituzione delle maggiori imposte assolte in sede di stipula di atti nei quali, pur sussistendo i presupposti di legge, non è stata invocata l’applicazione del beneficio previsto dalla citata disposizione, debbano essere accolte anche in sede contenziosa.

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