Con Circolare N. 38/E del 28 settembre 2012, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti relativamente alla c.d. remissione in bonis, ovvero quella particolare forma di ravvedimento operoso, introdotta dall’articolo 2, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 (c.d. “Decreto semplificazioni fiscali e Decreto semplificazioni tributarie”), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, volta ad evitare che mere dimenticanze relative a comunicazioni ovvero, in generale, ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente, precludano al contribuente, in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma, la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali.