Con Risoluzione N. 89/E del 25 settembre 2012 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi relativamente al trattamento fiscale degli interessi corrisposti a soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia e di cui all’art. 23, comma 1, lettere b) ed e), del D.P.R. n. 917 del 1986, c.d. Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).
Tale norma prevede che “ai fini dell’applicazione dell’imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato: […] b) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali; […] e) i redditi d’impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni […]”.
Nel caso di specie, una fiduciaria stipulava, in proprio nome ma per conto dei propri fiducianti residenti in Italia, alcuni contratti di finanziamento con istituti di credito esteri presso i quali erano depositate attività finanziarie a nome della società in forza di apposito mandato di amministrazione fiduciaria. Dette attività veniva soggette a pegno a garanzia delle linee di credito concesse.
Con la Risoluzione in oggetto l’Agenzia delle Entrate ha quindi esaminato il corretto trattamento fiscale da applicare agli interessi corrisposti a seguito della stipula del contratto di finanziamento.