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Se il bonifico è incompleto si perde l’agevolazione del 36%: Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 55/E del 7 giugno 2012

8 Giugno 2012

Con Risoluzione n. 55/E del 7 giugno 2012 l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito in ordine alla detrazione del 36% prevista per le spese sostenute per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio in caso di incompletezza dei dati del bonifico ai fini della ritenuta d’acconto.

In particolare, è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate se l’incompletezza nell’ordine di bonifico sia preclusiva alla fruizione del beneficio fiscale previsto dalla legge n. 449 del 1997.

Nel rispondere al quesito, l’Agenzia delle Entrate afferma come la non completa compilazione del bonifico bancario/postale pregiudica, in maniera definitiva, il rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane SPA dell’obbligo di operare la ritenuta disposta dall’art. 25 del DL n. 78 del 2010 all’atto dell’accredito del pagamento.

Il contribuente che intenda fruire dell’agevolazione per gli interventi di cui all’art. 1 della legge n. 449 del 1997 è tenuto quindi al pieno rispetto delle disposizioni recate dal decreto ministeriale n. 41 del 1998, anche con riguardo alle modalità di pagamento delle spese detraibili previste dall’art. 1, comma 3 (utilizzo del bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico e’ effettuato).

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